prelazione è esercitabile solo se il terreno confinante è coltivato dal coltivaotre diretto


 

Cass. 27.07.2002, n. 11134 

 

È condizione essenziale al fine dell'esercizio della prelazione agraria da parte del coltivatore diretto proprietario dei terreni confinanti con fondi offerti in vendita che i fondi confinanti con quello del quale si chiede il riscatto siano coltivati direttamente dal proprietario, in quanto solo in questo caso si attua, con l'accorpamento, lo scopo normativamente perseguito, ovvero la formazione di imprese dirette coltivatrici di più ampie dimensioni, più efficienti sotto il profilo tecnico ed economico.

 

L'esercizio della prelazione non è previsto in favore di chi sul fondo eserciti l'allevamento del bestiame o di chi eserciti attività di coltivatore diretto su fondi diversi rispetto a quelli confinanti.